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CONTRIBUTI ALLA RICERCA E SVILUPPO. FINANZIARIO 2008

La legge Finanziaria per il 2007 (art. 1, commi 280, 281 e 282, L. 27 dicembre 2006, n. 296) ha attribuito alle imprese un credito d’imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo svolte nel periodo 2007-2009, misura elevata al 40% qualora i costi siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
Il credito d’imposta di cui sopra non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e risulta utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e sull’imposta regionale delle attività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute (il credito risultante dai costi sostenuti nel 2007 può dunque essere utilizzato in compensazione per le imposte dovute a giugno 2008).
Tali costi sono ammissibili nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.

Numerose le attività di ricerca e sviluppo ammissibili, tra cui lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ricerche pianificate e indagini critiche per la messa a punto di nuovi prodotti, processi o servizi o per permettere un notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti; creazione di componenti di sistemi complessi; acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
 

I costi ammissibili riguardano:
• il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, purché impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo, anche se con contratto “a progetto”;
• gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono stati utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;
• i fabbricati e i terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;
• la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;
• i servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca e sviluppo;
• le spese generali, in misura forfetaria pari al 10% del totale dei costi del personale;
• i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo.
 

L’impresa beneficiaria deve indicare, a pena di decadenza, in un’apposita sezione della dichiarazione dei redditi il prospetto relativo ai costi sulla base dei quali è stato determinato l’ammontare del credito d’imposta.

Le imprese che intendono avvalersi del credito d’imposta non devono effettuare alcuna istanza preventiva all’Agenzia delle Entrate, ma devono rendicontare le spese relative e certificarle ad opera di un Dottore Commercialista o Revisore iscritto nell’apposito albo.

Per saperne di più contattaci: info@mas-consulting.net

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