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CONTRIBUTI ALLA RICERCA E
SVILUPPO. FINANZIARIO 2008
La legge Finanziaria per il 2007 (art. 1,
commi 280, 281 e 282, L. 27 dicembre 2006,
n. 296) ha attribuito alle imprese un
credito d’imposta nella misura del 10% dei
costi sostenuti per attività di ricerca e
sviluppo svolte nel periodo 2007-2009,
misura elevata al 40% qualora i costi siano
riferiti a contratti stipulati con
università ed enti pubblici di ricerca.
Il credito d’imposta di cui sopra non
concorre alla formazione del reddito né alla
base imponibile dell’imposta regionale sulle
attività produttive e risulta utilizzabile
ai fini dei versamenti delle imposte sui
redditi e sull’imposta regionale delle
attività produttive dovute per il periodo
d’imposta in cui le spese sono state
sostenute (il credito risultante dai costi
sostenuti nel 2007 può dunque essere
utilizzato in compensazione per le imposte
dovute a giugno 2008).
Tali costi sono ammissibili nel limite
massimo di 50 milioni di euro per ciascun
periodo d’imposta.
Numerose le attività di ricerca e sviluppo
ammissibili, tra cui lavori sperimentali o
teorici svolti per acquisire nuove
conoscenze, ricerche pianificate e indagini
critiche per la messa a punto di nuovi
prodotti, processi o servizi o per
permettere un notevole miglioramento di
prodotti, processi o servizi esistenti;
creazione di componenti di sistemi
complessi; acquisizione, combinazione,
strutturazione e utilizzo delle conoscenze e
capacità esistenti di natura scientifica,
tecnologica, commerciale, allo scopo di
produrre piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi,
modificati o migliorati.
I costi ammissibili riguardano:
• il personale, limitatamente a ricercatori e
tecnici, purché impiegati nell’attività di ricerca e
sviluppo, anche se con contratto “a progetto”;
• gli strumenti e le attrezzature di laboratorio,
nella misura e per il periodo in cui sono stati
utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;
• i fabbricati e i terreni esclusivamente per la
realizzazione di centri di ricerca, nella misura e
per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività
di ricerca e sviluppo;
• la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e
i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da
fonti esterne a prezzi di mercato;
• i servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente
ai fini dell’attività di ricerca e sviluppo;
• le spese generali, in misura forfetaria pari al
10% del totale dei costi del personale;
• i costi sostenuti per l’acquisto di materiali,
forniture e prodotti analoghi utilizzati per
l’attività di ricerca e sviluppo.
L’impresa beneficiaria deve indicare, a pena di
decadenza, in un’apposita sezione della
dichiarazione dei redditi il prospetto relativo ai
costi sulla base dei quali è stato determinato
l’ammontare del credito d’imposta.
Le imprese che intendono avvalersi del credito
d’imposta non devono effettuare alcuna istanza
preventiva all’Agenzia delle Entrate, ma devono
rendicontare le spese relative e certificarle ad
opera di un Dottore Commercialista o Revisore
iscritto nell’apposito albo.
Per saperne di più contattaci:
info@mas-consulting.net
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